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18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

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Titolo: Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente
L'art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi"), approvato definitivamente il 10.5.2017, modifica ulteriormente il regime delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate"), contenuto nel secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR.
In particolare, dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito. In assenza di questo intervento normativo, dal 2017 la semplificazione avrebbe interessato, oltre alle spese "prepagate" di vitto e alloggio, solo quelle "prepagate" di viaggio e trasporto (per via dell'intervento dell'art. 7-quater comma 5 del DL 193/2016 convertito).
Viene altresì previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
Fonte: Art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi") – Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2017 - "Dal 2017, “semplificate” per i professionisti tutte le spese prepagate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego