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04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio – NASpI - Messaggio INPS 4.2.2016 n. 494 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
08/02/2016 Il 730 Precompilato con crediti oltre i 4000 euro è sempre soggetto al controllo dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
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Titolo: Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente
L'art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi"), approvato definitivamente il 10.5.2017, modifica ulteriormente il regime delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate"), contenuto nel secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR.
In particolare, dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito. In assenza di questo intervento normativo, dal 2017 la semplificazione avrebbe interessato, oltre alle spese "prepagate" di vitto e alloggio, solo quelle "prepagate" di viaggio e trasporto (per via dell'intervento dell'art. 7-quater comma 5 del DL 193/2016 convertito).
Viene altresì previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
Fonte: Art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi") – Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2017 - "Dal 2017, “semplificate” per i professionisti tutte le spese prepagate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego