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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro
L'art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dal c.d. Jobs Act autonomi (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), stabilisce che, a partire dal 2017 (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro.
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se la soglia vada riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
La questione era già stata evidenziata nell'iter di approvazione dell'articolato, segnatamente all'interno della scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento del Ddl. originario. In tale sede, nell'auspicare la definizione della questione (poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista "parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività". A nostro avviso, si tratta di affermazione condivisibile anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2017 - "Limite per le spese di formazione da calcolare sugli associati" - Cotto - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego