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16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro
L'art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dal c.d. Jobs Act autonomi (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), stabilisce che, a partire dal 2017 (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro.
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se la soglia vada riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
La questione era già stata evidenziata nell'iter di approvazione dell'articolato, segnatamente all'interno della scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento del Ddl. originario. In tale sede, nell'auspicare la definizione della questione (poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista "parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività". A nostro avviso, si tratta di affermazione condivisibile anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2017 - "Limite per le spese di formazione da calcolare sugli associati" - Cotto - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego