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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro
L'art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dal c.d. Jobs Act autonomi (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), stabilisce che, a partire dal 2017 (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro.
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se la soglia vada riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
La questione era già stata evidenziata nell'iter di approvazione dell'articolato, segnatamente all'interno della scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento del Ddl. originario. In tale sede, nell'auspicare la definizione della questione (poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista "parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività". A nostro avviso, si tratta di affermazione condivisibile anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2017 - "Limite per le spese di formazione da calcolare sugli associati" - Cotto - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego