Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro
L'art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dal c.d. Jobs Act autonomi (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), stabilisce che, a partire dal 2017 (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro.
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se la soglia vada riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
La questione era già stata evidenziata nell'iter di approvazione dell'articolato, segnatamente all'interno della scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento del Ddl. originario. In tale sede, nell'auspicare la definizione della questione (poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista "parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività". A nostro avviso, si tratta di affermazione condivisibile anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2017 - "Limite per le spese di formazione da calcolare sugli associati" - Cotto - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego