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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego

Records 971 to 980 of 2397
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Titolo: Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro
L'art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dal c.d. Jobs Act autonomi (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), stabilisce che, a partire dal 2017 (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro.
Nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se la soglia vada riferita ad ogni singolo professionista persona fisica o all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.
La questione era già stata evidenziata nell'iter di approvazione dell'articolato, segnatamente all'interno della scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento del Ddl. originario. In tale sede, nell'auspicare la definizione della questione (poi non intervenuta), si evidenzia come la scelta di riferire il limite al singolo professionista "parrebbe la più consona per natura e tipologia di costi, riferibili alla formazione/aggiornamento, al di là della forma utilizzata per lo svolgimento dell'attività". A nostro avviso, si tratta di affermazione condivisibile anche perché, in caso contrario si introdurrebbe una sperequazione a danno degli studi associati del tutto irrazionale e non coerente con la natura assolutamente personale degli obblighi formativi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2017 - "Limite per le spese di formazione da calcolare sugli associati" - Cotto - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego