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21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

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Titolo: Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici   Data : 19/05/2017
Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici
L'art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
In generale, quindi, gli interventi in commento, ove siano realizzati da soggetti IRPEF su immobili residenziali, beneficiano della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000,00 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
In relazione alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016, l'art. 16 co. 1-bis del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, un potenziamento al 65% della detrazione per i fabbricati ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1 o zona 2 nell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274 e destinati ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive.
Nel modello REDDITI 2017 PF, quindi, con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2016 può spettare, alternativamente, la detrazione del 50% oppure, al ricorrere di determinate condizioni, del 65%.
In relazione alle spese sostenute nell'anno 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, la sezione III A del modello REDDITI 2017 PF deve essere compilata:
- indicando il codice "4" nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 65%;
- non indicando nulla nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 50%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2017 - "Interventi antisismici nel quadro RP di REDDITI PF" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego