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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici   Data : 19/05/2017
Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici
L'art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
In generale, quindi, gli interventi in commento, ove siano realizzati da soggetti IRPEF su immobili residenziali, beneficiano della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000,00 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
In relazione alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016, l'art. 16 co. 1-bis del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, un potenziamento al 65% della detrazione per i fabbricati ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1 o zona 2 nell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274 e destinati ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive.
Nel modello REDDITI 2017 PF, quindi, con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2016 può spettare, alternativamente, la detrazione del 50% oppure, al ricorrere di determinate condizioni, del 65%.
In relazione alle spese sostenute nell'anno 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, la sezione III A del modello REDDITI 2017 PF deve essere compilata:
- indicando il codice "4" nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 65%;
- non indicando nulla nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 50%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2017 - "Interventi antisismici nel quadro RP di REDDITI PF" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego