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29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego

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Titolo: Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici   Data : 19/05/2017
Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici
L'art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
In generale, quindi, gli interventi in commento, ove siano realizzati da soggetti IRPEF su immobili residenziali, beneficiano della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000,00 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
In relazione alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016, l'art. 16 co. 1-bis del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, un potenziamento al 65% della detrazione per i fabbricati ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1 o zona 2 nell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274 e destinati ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive.
Nel modello REDDITI 2017 PF, quindi, con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2016 può spettare, alternativamente, la detrazione del 50% oppure, al ricorrere di determinate condizioni, del 65%.
In relazione alle spese sostenute nell'anno 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, la sezione III A del modello REDDITI 2017 PF deve essere compilata:
- indicando il codice "4" nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 65%;
- non indicando nulla nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 50%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2017 - "Interventi antisismici nel quadro RP di REDDITI PF" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego