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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

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Titolo: Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici   Data : 19/05/2017
Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici
L'art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR, tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
In generale, quindi, gli interventi in commento, ove siano realizzati da soggetti IRPEF su immobili residenziali, beneficiano della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31.12.2017, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 96.000,00 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
In relazione alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016, l'art. 16 co. 1-bis del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90), ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, un potenziamento al 65% della detrazione per i fabbricati ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate come zona 1 o zona 2 nell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274 e destinati ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive.
Nel modello REDDITI 2017 PF, quindi, con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2016 può spettare, alternativamente, la detrazione del 50% oppure, al ricorrere di determinate condizioni, del 65%.
In relazione alle spese sostenute nell'anno 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, la sezione III A del modello REDDITI 2017 PF deve essere compilata:
- indicando il codice "4" nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 65%;
- non indicando nulla nella colonna 2 dei righi da RP41 a RP47, se spetta la detrazione del 50%.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 19.5.2017 - "Interventi antisismici nel quadro RP di REDDITI PF" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego