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24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
17/06/2009 Riduzione interessi su rateizzazione imposte sui redditi news S.M.Perego
18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego

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Titolo: Può essere necessario un doppio deposito del bilancio   Data : 23/05/2017
Può essere necessario un doppio deposito del bilancio
Il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al file in formato XBRL (c.d. doppio deposito), soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal file informatico in formato XBRL.
La valutazione, che spetta all'organo amministrativo, ha carattere soggettivo e dipende dalla specifica realtà aziendale.
Posto che la tassonomia presenta rigidità con riferimento agli schemi quantitativi, e non invece alla Nota integrativa, il doppio deposito dovrebbe interessare le realtà aziendali che utilizzano definizioni e raggruppamenti differenti da quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
In ogni caso, è consigliabile, per eliminare problematiche di conformità, utilizzare la tassonomia XBRL già in sede di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo.
Si ricorda, inoltre, che il doppio deposito può riguardare il solo prospetto contabile, la sola Nota integrativa, oppure entrambi i documenti.
Il file XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2017 - "“Doppio deposito” solo in casi eccezionali" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego