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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Può essere necessario un doppio deposito del bilancio   Data : 23/05/2017
Può essere necessario un doppio deposito del bilancio
Il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al file in formato XBRL (c.d. doppio deposito), soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal file informatico in formato XBRL.
La valutazione, che spetta all'organo amministrativo, ha carattere soggettivo e dipende dalla specifica realtà aziendale.
Posto che la tassonomia presenta rigidità con riferimento agli schemi quantitativi, e non invece alla Nota integrativa, il doppio deposito dovrebbe interessare le realtà aziendali che utilizzano definizioni e raggruppamenti differenti da quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
In ogni caso, è consigliabile, per eliminare problematiche di conformità, utilizzare la tassonomia XBRL già in sede di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo.
Si ricorda, inoltre, che il doppio deposito può riguardare il solo prospetto contabile, la sola Nota integrativa, oppure entrambi i documenti.
Il file XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2017 - "“Doppio deposito” solo in casi eccezionali" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego