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23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
23/12/2014 SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA – ESTENSIONE A CINQUE ANNI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE news S.M.Perego

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Titolo: Può essere necessario un doppio deposito del bilancio   Data : 23/05/2017
Può essere necessario un doppio deposito del bilancio
Il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al file in formato XBRL (c.d. doppio deposito), soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal file informatico in formato XBRL.
La valutazione, che spetta all'organo amministrativo, ha carattere soggettivo e dipende dalla specifica realtà aziendale.
Posto che la tassonomia presenta rigidità con riferimento agli schemi quantitativi, e non invece alla Nota integrativa, il doppio deposito dovrebbe interessare le realtà aziendali che utilizzano definizioni e raggruppamenti differenti da quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
In ogni caso, è consigliabile, per eliminare problematiche di conformità, utilizzare la tassonomia XBRL già in sede di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo.
Si ricorda, inoltre, che il doppio deposito può riguardare il solo prospetto contabile, la sola Nota integrativa, oppure entrambi i documenti.
Il file XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2017 - "“Doppio deposito” solo in casi eccezionali" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego