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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Può essere necessario un doppio deposito del bilancio   Data : 23/05/2017
Può essere necessario un doppio deposito del bilancio
Il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) e/o la Nota integrativa devono essere depositati in formato pdf/a, in aggiunta al file in formato XBRL (c.d. doppio deposito), soltanto nell'ipotesi in cui la tassonomia non consenta, per la particolare situazione aziendale, di rappresentare il bilancio della società secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e, quindi, il bilancio approvato in assemblea differisca in modo sostanziale e non meramente formale dal file informatico in formato XBRL.
La valutazione, che spetta all'organo amministrativo, ha carattere soggettivo e dipende dalla specifica realtà aziendale.
Posto che la tassonomia presenta rigidità con riferimento agli schemi quantitativi, e non invece alla Nota integrativa, il doppio deposito dovrebbe interessare le realtà aziendali che utilizzano definizioni e raggruppamenti differenti da quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c.
In ogni caso, è consigliabile, per eliminare problematiche di conformità, utilizzare la tassonomia XBRL già in sede di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo.
Si ricorda, inoltre, che il doppio deposito può riguardare il solo prospetto contabile, la sola Nota integrativa, oppure entrambi i documenti.
Il file XBRL non può, comunque, mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2017 - "“Doppio deposito” solo in casi eccezionali" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego