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24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
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Titolo: I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017   Data : 23/05/2017
I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017
Ai fini del versamento degli acconti IRPEF e IRES relativi al 2017, non occorre ricalcolare l'imposta storica dovuta per il 2016 se, in tale periodo d'imposta, si è applicata l'agevolazione dei c.d. "super-ammortamenti" (in questo senso, circ. Agenzia delle Entrate e Min. Sviluppo Economico 4/2017, § 7, e circ. Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo 2/2017, § 1.6).
Invece, se nel 2017 sono applicate le disposizioni in materia di super-ammortamenti, iper-ammortamenti e correlata maggiorazione per i beni immateriali, in sede di determinazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2018, nell'ipotesi adozione del metodo storico, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento, dovrà essere determinata senza tenerne conto.
Sia per il 2017, sia per il 2018, resta salva la facoltà di adoperare il metodo previsionale (con rilevanza, in questo caso, delle agevolazioni).
I titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo possono fruire dell'agevolazione relativa ai super-ammortamenti (art. 1 co. 91 della L. 208/2015) nell'ambito dei modelli REDDITI SC e PF 2017, con riferimento agli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati fino al 31.12.2016, secondo le indicazioni fornite dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017.
La maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai fini delle quote di ammortamento e delle quote di canone di leasing, ai fini delle imposte dirette, si concretizza in una deduzione extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio; l'Autore evidenzia come la stessa vada fruita in base ai coefficienti di cui al DM 31.12.88, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102 del TUIR). In caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo non sarà possibile dedurre eventuali quote non dedotte.
L'investimento va effettuato nel periodo temporale stabilito dall'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 (dal 15.10.2015 al 31.12.2016) mentre la condizione dell'entrata in funzione rileva al fine di individuare il momento a partire dal quale l'agevolazione produce effetti. L'imputazione dell'agevolazione al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole di competenza di cu all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2017 - "Ricalcolo degli acconti 2017 escluso per i super-ammortamenti" - Alberti - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego