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Data Titolo Sezione Autore
05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego

Records 1181 to 1190 of 2397
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Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego