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09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego