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30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
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02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego