Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/12/2014 Assunzioni agevolate Risposta del Min. del Lavoro news S.M.Perego
18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Proroga saldo IMU 2014 al 31.3.2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura elettronica in vigore dal 1.4.2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego