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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2016 Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
24/03/2016 Circolare INPS sulle modalità di rilascio della CU 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
24/03/2016 Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
25/03/2016 Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV S.M.Perego
23/03/2016 Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro") S.M.Perego
25/03/2016 Prorogata la presentazione del quadro BL dello Spesometro - Scade il 20.9.2016 S.M.Perego

Records 481 to 490 of 2397
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Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego