Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego

Records 871 to 880 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità   Data : 23/05/2017
L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità
In vista della prossima campagna dichiarativa, professionisti e CAF sono chiamati ai controlli in merito alla documentazione sottostante a detrazioni, deduzioni, ritenute e crediti d'imposta, indispensabile per il rilascio del visto di conformità.
Sul punto, viene richiamata la circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7, la quale ha chiarito, volta per volta, cosa deve necessariamente essere documentato da fonti esterne, e cosa, invece, può essere autocertificato dal contribuente con la dichiarazione sostitutiva. Al riguardo, secondo gli Autori:
- le informazioni che possono o devono essere oggetto di autocertificazione svincolano il soggetto chiamato a rilasciare il visto di conformità da un rigido controllo documentale;
- pertanto, in sede di controllo formale della dichiarazione, gli uffici dell'Agenzia potranno richiedere soltanto i documenti indicati, e la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive potrà avere effetto (anche penale) solo sul contribuente e mai sul responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), sul CAF o sul professionista;
- fermo restando che devono essere distintamente documentate le ritenute subite, le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta spettanti, le dichiarazioni sostitutive assumono un ruolo decisivo per l'attestazione del rispetto delle condizioni soggettive poste alla base delle agevolazioni, condizioni che il soggetto che rilascia il visto spesso non potrebbe neppure verificare concretamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7
Sezione:   Autore : S.M.Perego