Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI   Data : 23/05/2017
Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2016;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Entro il 16.6.2017 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 anche per gli immobili di proprietà o detenuti dalle imprese, ad eccezione dei beni merce.
Come di consueto, un problema particolare è posto dai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci.
Per tali immobili, infatti, l'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull'applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.
I coefficienti per l'anno 2017 sono stati stabiliti con il DM 14.4.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2017 - "Prima rata IMU e TASI sulla base delle aliquote 2016" – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2017 - "Valore contabile rilevante per IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego