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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI   Data : 23/05/2017
Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2016;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Entro il 16.6.2017 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 anche per gli immobili di proprietà o detenuti dalle imprese, ad eccezione dei beni merce.
Come di consueto, un problema particolare è posto dai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci.
Per tali immobili, infatti, l'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull'applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.
I coefficienti per l'anno 2017 sono stati stabiliti con il DM 14.4.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2017 - "Prima rata IMU e TASI sulla base delle aliquote 2016" – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2017 - "Valore contabile rilevante per IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego