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29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

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Titolo: Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI   Data : 23/05/2017
Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI
Il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 deve avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (art. 13 co. 13-bis del DL 201/2011 per l'IMU e art. 1 co. 688 della L. 147/2013 per la TASI).
In altre parole, in generale, per entrambi i tributi:
- il versamento della prima rata dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2016;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Entro il 16.6.2017 deve essere versata la prima rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 anche per gli immobili di proprietà o detenuti dalle imprese, ad eccezione dei beni merce.
Come di consueto, un problema particolare è posto dai fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci.
Per tali immobili, infatti, l'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull'applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.
I coefficienti per l'anno 2017 sono stati stabiliti con il DM 14.4.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2017 - "Prima rata IMU e TASI sulla base delle aliquote 2016" – Zeni - Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2017 - "Valore contabile rilevante per IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego