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07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
07/08/2015 Autotrasportatori, il Mef rivede le deduzioni forfetarie S.M.Perego
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31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
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22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
23/03/2017 In attesa delle risposte del MEF la formazione per i revisori legali S.M.Perego

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Titolo: Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati   Data : 24/05/2017
Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 23.5.2017 n. 17, fornisce chiarimenti in merito alle misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro (art. 44 del DL 78/2010, L. 238/2010 e art. 16 del DLgs. 147/2015).
Con riferimento alla L. 238/2010, relativa ai lavoratori "contro-esodati", l'Agenzia chiarisce che i cittadini dell'Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti, purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Pertanto, fino a tale data possono avvalersi dell'agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia il 31.12.2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 2017.
La circolare precisa, inoltre, che un lavoratore che ha acquisito la residenza fiscale nel 2015, perché ad esempio è rientrato a marzo 2015, non può accedere di diritto all'agevolazione per i lavoratori "impatriati", fermo restando la possibilità di accedervi su opzione se possiede i requisiti richiesti dalla L. 238/2010.
Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 ha commentato le norme dell'art. 24-bis del TUIR relative al regime dei neo domiciliati, che permettono alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di assolvere sui redditi esteri una tassazione forfetaria sostitutiva di 100.000,00 euro annui. I principali chiarimenti riguardano:
- la possibilità di optare per il regime sostitutivo da parte dei soggetti che si trasferiscono in Italia da Stati o territori appartenenti alla black list del DM 4.5.99;
- l'inclusione, tra i redditi che scontano l'imposizione sostitutiva, dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato;
- l'inclusione, tra i redditi che scontano l'imposizione sostitutiva, dei redditi posseduti per interposta persona;
- le modalità di presentazione dell'interpello (il quale non riveste, tuttavia, carattere obbligatorio), con le indicazioni "rafforzate" da parte dei soggetti che provengono da Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- la possibilità di optare per l'imposizione sostitutiva anche da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2016 (fermo restando il 2017 quale primo periodo d'imposta agevolato);
- la possibilità di compensare nel modello F24 o di richiedere a rimborso le ritenute e le imposte sostitutive subite sui redditi percepiti nel primo periodo d'imposta in Italia, prima dell'esercizio dell'opzione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.5.2017 n. 17 – Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2017 - "Incentivi per i lavoratori “contro-esodati” fino al 2017" – Alberti - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2017 - "La tassazione sostitutiva di 100.000 euro assorbe tutti i redditi esteri" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego