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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati   Data : 24/05/2017
Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 23.5.2017 n. 17, fornisce chiarimenti in merito alle misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro (art. 44 del DL 78/2010, L. 238/2010 e art. 16 del DLgs. 147/2015).
Con riferimento alla L. 238/2010, relativa ai lavoratori "contro-esodati", l'Agenzia chiarisce che i cittadini dell'Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti, purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Pertanto, fino a tale data possono avvalersi dell'agevolazione sia i soggetti rientrati in Italia, ad esempio, nel 2010 che ne beneficiano fin dal 2011, sia i soggetti rientrati in Italia il 31.12.2015, che ne possono beneficiare per i soli anni 2016 e 2017.
La circolare precisa, inoltre, che un lavoratore che ha acquisito la residenza fiscale nel 2015, perché ad esempio è rientrato a marzo 2015, non può accedere di diritto all'agevolazione per i lavoratori "impatriati", fermo restando la possibilità di accedervi su opzione se possiede i requisiti richiesti dalla L. 238/2010.
Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 ha commentato le norme dell'art. 24-bis del TUIR relative al regime dei neo domiciliati, che permettono alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di assolvere sui redditi esteri una tassazione forfetaria sostitutiva di 100.000,00 euro annui. I principali chiarimenti riguardano:
- la possibilità di optare per il regime sostitutivo da parte dei soggetti che si trasferiscono in Italia da Stati o territori appartenenti alla black list del DM 4.5.99;
- l'inclusione, tra i redditi che scontano l'imposizione sostitutiva, dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dalla cessione di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato;
- l'inclusione, tra i redditi che scontano l'imposizione sostitutiva, dei redditi posseduti per interposta persona;
- le modalità di presentazione dell'interpello (il quale non riveste, tuttavia, carattere obbligatorio), con le indicazioni "rafforzate" da parte dei soggetti che provengono da Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- la possibilità di optare per l'imposizione sostitutiva anche da parte dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2016 (fermo restando il 2017 quale primo periodo d'imposta agevolato);
- la possibilità di compensare nel modello F24 o di richiedere a rimborso le ritenute e le imposte sostitutive subite sui redditi percepiti nel primo periodo d'imposta in Italia, prima dell'esercizio dell'opzione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.5.2017 n. 17 – Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2017 - "Incentivi per i lavoratori “contro-esodati” fino al 2017" – Alberti - Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2017 - "La tassazione sostitutiva di 100.000 euro assorbe tutti i redditi esteri" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego