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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora   Data : 25/05/2017
L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora
La circ. INPS 24.5.2017 n. 91 ha reso noto che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR 602/73, a decorrere dal 15.5.2017, è pari al 3,50%.
Tale percentuale è valida anche per il calcolo degli interessi di mora di cui all'art. 116 co. 9 della L. 388/2000, relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2017 n. 91 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Dal 15 maggio, al 3,5% annuo gli interessi di mora sul debito contributivo in caso di lavoro irregolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego