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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora   Data : 25/05/2017
L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora
La circ. INPS 24.5.2017 n. 91 ha reso noto che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR 602/73, a decorrere dal 15.5.2017, è pari al 3,50%.
Tale percentuale è valida anche per il calcolo degli interessi di mora di cui all'art. 116 co. 9 della L. 388/2000, relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2017 n. 91 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Dal 15 maggio, al 3,5% annuo gli interessi di mora sul debito contributivo in caso di lavoro irregolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego