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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
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Titolo: L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora   Data : 25/05/2017
L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora
La circ. INPS 24.5.2017 n. 91 ha reso noto che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR 602/73, a decorrere dal 15.5.2017, è pari al 3,50%.
Tale percentuale è valida anche per il calcolo degli interessi di mora di cui all'art. 116 co. 9 della L. 388/2000, relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2017 n. 91 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Dal 15 maggio, al 3,5% annuo gli interessi di mora sul debito contributivo in caso di lavoro irregolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego