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14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
17/03/2016 In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori S.M.Perego

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Titolo: Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo   Data : 25/05/2017
Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2017 n. 12984, ha stabilito che lo stato di insolvenza, ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento, non è escluso a priori dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio.
Infatti, l’insolvenza si identifica con uno “stato di impotenza” di cui si delineano i seguenti tratti caratterizzanti:
- deve essere funzionale ad adempiere le obbligazioni inerenti all’impresa;
- non deve avere carattere transitorio;
- si manifesta, sulla base di “dati dell’esperienza economica”, nell’incapacità di produrre beni con un margine di redditività tale da poter soddisfare esigenze dell’impresa (come, ad esempio, l’estinzione dei debiti) e nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, “senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 7252/2014).
Fonte: Cass. 24.5.2017 n. 12984 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Stato di insolvenza non escluso anche se l’attivo supera il passivo" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego