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05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
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05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
30/01/2019 Riforma del sistema pensionistico - Modalità di presentazione delle domande S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo   Data : 25/05/2017
Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2017 n. 12984, ha stabilito che lo stato di insolvenza, ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento, non è escluso a priori dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio.
Infatti, l’insolvenza si identifica con uno “stato di impotenza” di cui si delineano i seguenti tratti caratterizzanti:
- deve essere funzionale ad adempiere le obbligazioni inerenti all’impresa;
- non deve avere carattere transitorio;
- si manifesta, sulla base di “dati dell’esperienza economica”, nell’incapacità di produrre beni con un margine di redditività tale da poter soddisfare esigenze dell’impresa (come, ad esempio, l’estinzione dei debiti) e nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, “senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 7252/2014).
Fonte: Cass. 24.5.2017 n. 12984 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Stato di insolvenza non escluso anche se l’attivo supera il passivo" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego