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02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego
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18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego

Records 1991 to 2000 of 2397
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Titolo: Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo   Data : 25/05/2017
Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2017 n. 12984, ha stabilito che lo stato di insolvenza, ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento, non è escluso a priori dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio.
Infatti, l’insolvenza si identifica con uno “stato di impotenza” di cui si delineano i seguenti tratti caratterizzanti:
- deve essere funzionale ad adempiere le obbligazioni inerenti all’impresa;
- non deve avere carattere transitorio;
- si manifesta, sulla base di “dati dell’esperienza economica”, nell’incapacità di produrre beni con un margine di redditività tale da poter soddisfare esigenze dell’impresa (come, ad esempio, l’estinzione dei debiti) e nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, “senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 7252/2014).
Fonte: Cass. 24.5.2017 n. 12984 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Stato di insolvenza non escluso anche se l’attivo supera il passivo" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego