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18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
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21/12/2018 Fatturazione elettronica con delega agli intermediari – Conservazione nel limbo S.M.Perego
21/12/2018 In arrivo un maxi aumento per le aliquote IVA dal 2020 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

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Titolo: Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo   Data : 25/05/2017
Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2017 n. 12984, ha stabilito che lo stato di insolvenza, ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento, non è escluso a priori dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio.
Infatti, l’insolvenza si identifica con uno “stato di impotenza” di cui si delineano i seguenti tratti caratterizzanti:
- deve essere funzionale ad adempiere le obbligazioni inerenti all’impresa;
- non deve avere carattere transitorio;
- si manifesta, sulla base di “dati dell’esperienza economica”, nell’incapacità di produrre beni con un margine di redditività tale da poter soddisfare esigenze dell’impresa (come, ad esempio, l’estinzione dei debiti) e nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, “senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 7252/2014).
Fonte: Cass. 24.5.2017 n. 12984 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Stato di insolvenza non escluso anche se l’attivo supera il passivo" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego