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20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
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01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego

Records 901 to 910 of 2397
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Titolo: Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo   Data : 25/05/2017
Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 24.5.2017 n. 12984, ha stabilito che lo stato di insolvenza, ai fini della pronuncia dichiarativa di fallimento, non è escluso a priori dalla circostanza che l’attivo superi il passivo di bilancio.
Infatti, l’insolvenza si identifica con uno “stato di impotenza” di cui si delineano i seguenti tratti caratterizzanti:
- deve essere funzionale ad adempiere le obbligazioni inerenti all’impresa;
- non deve avere carattere transitorio;
- si manifesta, sulla base di “dati dell’esperienza economica”, nell’incapacità di produrre beni con un margine di redditività tale da poter soddisfare esigenze dell’impresa (come, ad esempio, l’estinzione dei debiti) e nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, “senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 7252/2014).
Fonte: Cass. 24.5.2017 n. 12984 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Stato di insolvenza non escluso anche se l’attivo supera il passivo" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego