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27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
08/04/2016 Le dimissioni on-line presentano profili critici S.M.Perego
15/10/2015 Le donazioni delle partecipazioni sociali sono esenti? S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego

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Titolo: Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2   Data : 29/05/2017
Agenzia – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2
L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:
- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate (FAQ) 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2017 - "Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego