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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2   Data : 29/05/2017
Agenzia – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2
L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:
- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate (FAQ) 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2017 - "Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego