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26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
23/12/2016 Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016 S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
02/01/2015 Definizione news S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2   Data : 29/05/2017
Agenzia – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2
L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:
- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate (FAQ) 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2017 - "Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego