Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego
12/10/2018 Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 721 to 730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2   Data : 29/05/2017
Agenzia – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2
L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:
- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate (FAQ) 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2017 - "Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego