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Data Titolo Sezione Autore
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2   Data : 29/05/2017
Agenzia – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2
L'Agenzia delle Entrate, nella serata del 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL n. 78/2010). I principali chiarimenti forniti sono i seguenti:
- operazioni soggette a inversione contabile: il rigo VP2 (Totale operazioni attive) deve essere compilato dal solo cedente o prestatore con la base imponibile IVA dell'operazione. Il cessionario o committente, invece, è tenuto a indicare la base imponibile nel rigo VP3 (Totale operazioni passive) e l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile) e, se detraibile, nel rigo VP5 (IVA detratta);
- operazioni soggette a split payment: il cedente o prestatore indica la sola base imponibile IVA nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile);
- esonero dall'invio della comunicazione in totale assenza di dati registrati nel trimestre: tale situazione si verifica, per esempio, qualora il contribuente non abbia effettuato, nel trimestre, alcuna operazione attiva o passiva e non debba dare evidenza di un credito riportato dal periodo precedente;
- credito dell'anno precedente: nel rigo VP9 (Credito anno precedente), con riguardo al mese di gennaio, non deve essere indicato l'intero credito del periodo d'imposta 2016, se il soggetto passivo non vuole utilizzarlo interamente nella relativa liquidazione periodica IVA.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate (FAQ) 26.5.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2017 - "Nel rigo VP2 il cedente deve indicare la sola base imponibile" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego