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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale   Data : 29/05/2017
Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale
In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l’altro, come:
- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell’operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell’operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati “Organismi di autoregolamentazione”, come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell’abrogazione dell’archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell’attuale archivio unico.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego