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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale   Data : 29/05/2017
Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale
In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l’altro, come:
- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell’operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell’operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati “Organismi di autoregolamentazione”, come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell’abrogazione dell’archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell’attuale archivio unico.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego