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Data Titolo Sezione Autore
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
09/11/2015 Esteso il Reverse Charge a pc, laptop, tablet e consol da gioco S.M.Perego
10/11/2015 Chiarimenti dal Min. Lavoro sulla CIGS S.M.Perego

Records 511 to 520 of 2397
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Titolo: Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale   Data : 29/05/2017
Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale
In relazione al nuovo DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. di attuazione della direttiva 2015/849/UE, gli Autori evidenziano, tra l’altro, come:
- ogni prestazione professionale – senza tenere conto del valore dell’operazione – va a determinare gli obblighi di adeguata verifica, a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca dell’operazione;
- gli Ordini professionali vengono considerati “Organismi di autoregolamentazione”, come tali legittimati ad emanare disposizioni di attuazione per gli adempimenti dei relativi iscritti (regole sottoposte ad un preventivo parere del Comitato di sicurezza finanziaria);
- a fronte dell’abrogazione dell’archivio unico (cartaceo e informatico), viene richiesto ai destinatari del decreto di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni;
- alla luce del combinato disposto degli artt. 34 co. 3 del nuovo DLgs. 231/2007 (in tema di disposizione specifiche) e 9 del DLgs. attuativo della direttiva 2015/849/UE (recante le disposizioni finali), peraltro, sembrerebbe possibile mantenere per i prossimi mesi le attuali modalità operative, con conseguente registrazione nell’attuale archivio unico.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego