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12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli   Data : 29/05/2017
Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli
Con le ordinanze gemelle nn. 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017, la Cassazione ha stabilito che ai fini dell'ICI il trattamento di favore previsto per i terreni agricoli, consistente nell'applicazione della "finzione giuridica" di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) secondo periodo del DLgs. 504/92, non si estende ai coadiuvanti anche se iscritti con tale qualifica negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/63.
I giudici, infatti, hanno riaffermato che, in tema di ICI, i benefici previsti per i terreni agricoli si applicano in presenza di due condizioni essenziali: il possesso del terreno (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento); la conduzione diretta dello stesso terreno da parte del possessore che deve avere la qualifica di CD o di IAP (conforme, fra tante, Cass. nn. 4093/2015 e 10144/2010).
Detta tesi restrittiva si riflette anche all'IMU e alla TASI, con la conseguenza che anche ai fini di questi ultimi balzelli il coadiuvante agricolo (familiare o estraneo) non può considerare come terreno agricolo una propria area fabbricabile solo perché è stata data in affitto per uso agricolo all'azienda nella quale presta la propria attività lavorativa (in senso contrario la nota Min. Economia e finanze n. 20535/2016).
Fonte: Cass. 17.5.2017 n. 12422 - Cass. 12.5.2017 n. 1197 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Nessun beneficio ICI/IMU per i coadiuvanti agricoli" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego