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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli   Data : 29/05/2017
Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli
Con le ordinanze gemelle nn. 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017, la Cassazione ha stabilito che ai fini dell'ICI il trattamento di favore previsto per i terreni agricoli, consistente nell'applicazione della "finzione giuridica" di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) secondo periodo del DLgs. 504/92, non si estende ai coadiuvanti anche se iscritti con tale qualifica negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/63.
I giudici, infatti, hanno riaffermato che, in tema di ICI, i benefici previsti per i terreni agricoli si applicano in presenza di due condizioni essenziali: il possesso del terreno (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento); la conduzione diretta dello stesso terreno da parte del possessore che deve avere la qualifica di CD o di IAP (conforme, fra tante, Cass. nn. 4093/2015 e 10144/2010).
Detta tesi restrittiva si riflette anche all'IMU e alla TASI, con la conseguenza che anche ai fini di questi ultimi balzelli il coadiuvante agricolo (familiare o estraneo) non può considerare come terreno agricolo una propria area fabbricabile solo perché è stata data in affitto per uso agricolo all'azienda nella quale presta la propria attività lavorativa (in senso contrario la nota Min. Economia e finanze n. 20535/2016).
Fonte: Cass. 17.5.2017 n. 12422 - Cass. 12.5.2017 n. 1197 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Nessun beneficio ICI/IMU per i coadiuvanti agricoli" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego