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06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
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12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego

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Titolo: Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli   Data : 29/05/2017
Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli
Con le ordinanze gemelle nn. 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017, la Cassazione ha stabilito che ai fini dell'ICI il trattamento di favore previsto per i terreni agricoli, consistente nell'applicazione della "finzione giuridica" di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) secondo periodo del DLgs. 504/92, non si estende ai coadiuvanti anche se iscritti con tale qualifica negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/63.
I giudici, infatti, hanno riaffermato che, in tema di ICI, i benefici previsti per i terreni agricoli si applicano in presenza di due condizioni essenziali: il possesso del terreno (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento); la conduzione diretta dello stesso terreno da parte del possessore che deve avere la qualifica di CD o di IAP (conforme, fra tante, Cass. nn. 4093/2015 e 10144/2010).
Detta tesi restrittiva si riflette anche all'IMU e alla TASI, con la conseguenza che anche ai fini di questi ultimi balzelli il coadiuvante agricolo (familiare o estraneo) non può considerare come terreno agricolo una propria area fabbricabile solo perché è stata data in affitto per uso agricolo all'azienda nella quale presta la propria attività lavorativa (in senso contrario la nota Min. Economia e finanze n. 20535/2016).
Fonte: Cass. 17.5.2017 n. 12422 - Cass. 12.5.2017 n. 1197 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Nessun beneficio ICI/IMU per i coadiuvanti agricoli" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego