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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli   Data : 29/05/2017
Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli
Con le ordinanze gemelle nn. 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017, la Cassazione ha stabilito che ai fini dell'ICI il trattamento di favore previsto per i terreni agricoli, consistente nell'applicazione della "finzione giuridica" di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) secondo periodo del DLgs. 504/92, non si estende ai coadiuvanti anche se iscritti con tale qualifica negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9/63.
I giudici, infatti, hanno riaffermato che, in tema di ICI, i benefici previsti per i terreni agricoli si applicano in presenza di due condizioni essenziali: il possesso del terreno (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento); la conduzione diretta dello stesso terreno da parte del possessore che deve avere la qualifica di CD o di IAP (conforme, fra tante, Cass. nn. 4093/2015 e 10144/2010).
Detta tesi restrittiva si riflette anche all'IMU e alla TASI, con la conseguenza che anche ai fini di questi ultimi balzelli il coadiuvante agricolo (familiare o estraneo) non può considerare come terreno agricolo una propria area fabbricabile solo perché è stata data in affitto per uso agricolo all'azienda nella quale presta la propria attività lavorativa (in senso contrario la nota Min. Economia e finanze n. 20535/2016).
Fonte: Cass. 17.5.2017 n. 12422 - Cass. 12.5.2017 n. 1197 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Nessun beneficio ICI/IMU per i coadiuvanti agricoli" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego