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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado   Data : 29/05/2017
INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado
L'INPS, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla NASpI, ossia:
- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In passato, l'Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza (circ. INPS 12.5.2015 n. 94), ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, elencati dall'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001, cioè il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche "parenti o affini entro il terzo grado".
Con il messaggio in esame, invece, l'INPS si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte costituzionale, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.
Fonte: Messaggio INPS 2178/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Il congedo straordinario per parenti e affini di disabili non rileva ai fini NASpI" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego