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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado   Data : 29/05/2017
INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado
L'INPS, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla NASpI, ossia:
- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In passato, l'Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza (circ. INPS 12.5.2015 n. 94), ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, elencati dall'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001, cioè il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche "parenti o affini entro il terzo grado".
Con il messaggio in esame, invece, l'INPS si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte costituzionale, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.
Fonte: Messaggio INPS 2178/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Il congedo straordinario per parenti e affini di disabili non rileva ai fini NASpI" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego