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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado   Data : 29/05/2017
INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado
L'INPS, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla NASpI, ossia:
- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
In passato, l'Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza (circ. INPS 12.5.2015 n. 94), ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, elencati dall'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001, cioè il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche "parenti o affini entro il terzo grado".
Con il messaggio in esame, invece, l'INPS si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte costituzionale, che sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.
Fonte: Messaggio INPS 2178/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2017 - "Il congedo straordinario per parenti e affini di disabili non rileva ai fini NASpI" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego